
Chi è? Che cosa è? Qual è il limite?
Assicurato:
• per la Garanzia della Responsabilità Civile, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dal Contratto di Assicurazione;
• per le altre garanzie, la persona fisica o giuridica nel cui interesse è sottoscritto il Contratto di Assicurazione.
Assicuratore/Società:
Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa (v. assicurazione). L’impresa di assicurazione, grazie all’esercizio dell’attività su basi tecniche e al numero elevato di rischi assunti (v. legge dei grandi numeri), è in grado di determinare con esattezza la probabilità del verificarsi di rischi determinati, ripartendone le conseguenze negative tra una pluralità di soggetti esposti al medesimo tipo di rischio. L’impresa di assicurazione incassa anticipatamente i premi dai clienti, li investe sui mercati finanziari ed immobiliari e trae dai premi e dai proventi degli investimenti le risorse per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. L’impresa di assicurazione può esercitare la propria attività nella forma di società per azioni, di mutua assicuratrice o di società cooperativa a responsabilità limitata. Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall’ISVAP e sottoposte alla sua vigilanza.
Beni ed effetti personali:
la totalità degli oggetti che non sono necessari alla navigazione (a mero titolo esemplificativo: vestiti, materiali ed equipaggiamenti subacquei, sportivi, da pesca, etc…) di proprietà dell’Assicurato, dei suoi familiari e/o delle persone imbarcate gratuitamente sull’imbarcazione assicurata.
Codice delle Assicurazioni:
il Codice delle assicurazioni private, approvato con D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni.
Contraente:
la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione, la quale può anche identificarsi con l’Assicurato.
Danni indiretti:
nella garanzia della responsabilità civile, qualsiasi pregiudizio causato a soggetti terzi che sia conseguenza immediata e diretta dei danni materiali e/o delle lesioni personali agli stessi cagionati da un sinistro.
Franchigia:
importo fisso espresso in cifra, prestabilito nelle Condizioni Particolari di Polizza, che viene dedotto dall’ammontare del danno indennizzabile e che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Imbarcazione Assicurata:
la costruzione destinata alla navigazione da diporto, indicata espressamente e descritta nelle Condizioni Particolari di Polizza, sia essa unità da diporto, imbarcazione da diporto, nave da diporto, natante da diporto.
Nella definizione di Imbarcazione Assicurata devono intendersi compresi:
• tutti i mezzi di propulsione della stessa: motori fissi e/o amovibili; alberi; vele; relative attrezzature;
• tutti gli equipaggiamenti e gli accessori necessari alla navigazione e/o alla vita di bordo;
• i tenders ed i loro motori amovibili, sempre che vengano utilizzati entro il raggio di tre miglia marine dall’imbarcazione assicurata di cui sono pertinenza;
• tutte le attrezzature da pesca, diving e sci nautico;
• i beni e gli effetti personali, nei limiti prescritti nelle Condizioni Particolari di Polizza.
Incidente:
ogni evento improvviso, imprevisto ed esterno al danneggiato e/o alla cosa danneggiata che costituisce causa di lesioni o di danni materiali.
Indennizzo:
la somma sino a concorrenza della quale l’Assicuratore presta l’assicurazione.
Perdita totale:
• scomparsa definitiva dell’imbarcazione assicurata. La scomparsa definitiva dell’imbarcazione si presume a norma dell’Art. 162 del Codice della Navigazione;
• distruzione totale dell’imbarcazione assicurata;
• situazione in cui l’ammontare complessivo delle spese, dei costi e degli oneri indispensabili per le riparazioni e/o sostituzioni relative all’imbarcazione assicurata eccede il “Valore di Mercato”.
Periodo di armamento:
quello in cui l’imbarcazione si trovi in navigazione in mare od in acque interne oppure pronto al servizio in porto anche se su scali od alaggi, in aree di deposito, incluso il sollevamento nonché alaggi e vari.
Periodo di disarmo:
quello in cui l’imbarcazione si trovi giacente fuori servizio in area protetta, in mare od a terra e non risulti disponibile per un uso immediato, ma inclusi gli spostamenti a rimorchio all’interno di porti/cantieri ove essa si trovi per lavori. Tale periodo per essere modificato dovrà avere espressa pattuizione per iscritto con l’Assicuratore pena limitazione della garanzia al periodo d’armamento indicato in polizza.
Polizza:
l’insieme dei documenti che provano e costituiscono il Contratto di Assicurazione.
Premio:
la somma dovuta dal Contraente quale corrispettivo per la copertura assicurativa.
Rischio:
la probabilità che si verifichi un sinistro.
Rivalsa:
azione esercitata dall’Assicuratore nei confronti del Contraente, dell’Assicurato e/o di terzi per recuperare le somme eventualmente pagate ai danneggiati.
Scoperto:
importo espresso in percentuale, prestabilito nelle Condizioni Particolari di Polizza, corrispondente all’ammontare del danno che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Sinistro:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Valore “Come Nuovo”:
in caso di danno parziale, è il valore di sostituzione e ripristino “a nuovo” della parte danneggiata, nei limiti del valore assicurato convenuto nelle Condizioni Particolari di Polizza. Nei casi in cui l’Assicuratore accordi la copertura assicurativa in Valore “Come Nuovo”, la stessa non ricomprende i beni e gli effetti personali.
Valore “Di Mercato”:
• in caso di perdita totale:
valore complessivo che viene attribuito all’imbarcazione assicurata alla data del sinistro, all’esito di apposita valutazione effettuata da un perito nominato dall’Assicuratore;
• in caso di danni parziali:
a) per le riparazioni: valore pari all’importo complessivo delle fatture emesse per la realizzazione delle riparazioni che siano state previamente autorizzate dal perito nominato dall’Assicuratore, mediante accettazione espressa dei relativi preventivi di spesa;
b) per le sostituzioni: valore pari al cd. “valore di sostituzione”, ossia importo corrispondente ai costi della sostituzione medesima, con decurtazione di una somma determinata applicando apposito coefficiente di vetustà, calcolato dal perito nominato dall’Assicuratore.
Valore “Stimato”:
valore convenzionalmente attribuito all’imbarcazione assicurata ai sensi dell’Art. 515, comma 2 del Codice della Navigazione.
Vizio occulto:
vizio o difetto non conosciuto né riconoscibile dall’Assicurato secondo il parametro della normale diligenza.
Art. 4 – DOVE E QUANDO VENGONO ACCORDATE LE GARANZIE
Il Contratto di Assicurazione garantisce l’imbarcazione assicurata quando la stessa è:
Le garanzie vengono estese agli equipaggiamenti custoditi a terra separatamente dallo scafo, purché posti in un locale chiuso e recintato.
Le garanzie non operano quando l’imbarcazione assicurata è trasportata per via marittima, fluviale e/o aerea, nonché durante le relative operazioni di carico e scarico.
In ogni caso – e salvo che sia diversamente disposto nelle Condizioni Particolari di Polizza – le garanzie operano unicamente quando l’imbarcazione assicurata si trova all’interno dell’area geografica compresa all’interno delle seguenti coordinate:
NORD : 60° LATITUDINE NORD
SUD : 25° LATITUDINE NORD
EST : 38° LONGITUDINE EST
OVEST: 30° LONGITUDINE OVEST
I limiti sopra indicati vengono automaticamente ridotti a quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti per ciascuna categoria cui appartiene la singola imbarcazione assicurata. La garanzia, tuttavia, continua ad operare quando l’imbarcazione assicurata è costretta ad uscire dai limiti spaziali prescritti a causa di un evento di forza maggiore ovvero a fronte della necessità di prestare soccorso o assistenza.